1) Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai in pericolo l'incolumità degli altri;
2) Ogni sciatore e snowboarder deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità nonché alle condizioni del terreno, della neve, del tempo e del traffico;
3) Lo sciatore o snowboarder a monte, essendo in posizione dominante hanno possibilità di scelta del percorso. Sono quindi obbligati a tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore o lo snowboarder a valle;
4) Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma senpre a distanzatale da consentire le evoluzioni e i movimenti volontari ed involontari dello sciatore;
5) Lo sciatore o snowboarder che si immette o attraversa una pista o un terreno di esercitazione o allenamento, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri;
6) Fatte salve circostanze di assoluta necessità sciatore e snowboarder devono evitare di fermarsi in mezzo alla pista, nei passaggi obbligati o dove manca buona e ampia visibilità;
7) Sciatore e snowboarder che risalgono una pista debbono procedere rigorosamente lungo i bordi della stessa;
8) Sciatori e snowboarders sono tenuti al massimo rispetto della segnaletica e delle indicazioni esposte sulle piste da sci;
9) In caso di incidente chiunque deve prestarsi al soccorso;
10) Chiunque, sciatore o snowboarder, sia coinvolto in un incidente in pista, avendo o non avendo responsabilità oppure ne sia stato testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità